Autocertificazioni
Autocertificazioni
Ogni cittadino al posto del certificato richiesto può presentare un'autocertificazione. Può scrivere le informazioni necessarie (dove è nato, dove abita, la composizione della propria famiglia ecc) su un foglio di carta semplice e firmarlo sotto la propria ed esclusiva responsabilità (non è necessario firmare davanti all'impiegato). Può presentarlo direttamente o spedirlo a qualsiasi Ufficio pubblico o gestore di pubblico per posta o tramite fax. Il foglio così redatto avrà valore e scadenza uguali al certificato e lo sostituisce in modo definitivo. La pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere ai cittadini i certificati sopra elencati ma dovranno limitarsi ad accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente facendosi indicare dall'interessato gli elementi necessari. La mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio. Ai soggetti privati (ad esempio banche e assicurazioni) è data facoltà di accettare l'autocertificazione. Per tali soggetti, a differenza della pubblica amministrazione, non vi è obbligo di accettazione.
Esclusioni
L'autocertificazione non può essere usata in sostituzione dei seguenti certificati:
certificati medici e sanitari
certificati di origine e conformità alle norme comunitarie
brevetti e marchi
Inoltre è esclusa la possibiilità di autenticare i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che può essere attestata solo dai funzionari della cancelleria.
Chi può usare l'autocertificazione
- I cittadini italiani
- I cittadini dell'Unione Europea
- I cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno limitatamente ai dati e ai fatti attestabili dalle pubbliche amministrazioni(non è più necessario che siano anche residenti)
- Sottoscrizione di istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 21 D.P.R. 445/2000)
- Le firme sulle istanze e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rivolte alle pubbliche Amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi non debbono essere autenticate.
- L'autentica di firma rimane soltanto per le domande che richiedono la riscossione di benefici economici da parte di altre persone e per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare ai privati.
Autentiche di copie
Per dichiarare che è conforme all'originale:
- la copia di un documento tenuto o rilasciato da una pubblica amministrazione,
- la copia di una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio,
- la copia di documenti fiscali che debbono essere conservati dai privati.
è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata davanti al dipendente addetto a riceverla oppure consegnata da un' altra persona con la fotocopia del documento di identità di chi ha firmato la dichiarazione o inviata per posta sempre con la fotocopia del documento d'identità di chi ha firmato la dichiarazione.
In pratica non è più necessario far autenticare le copie di questi documenti in Comune o presso l'Amministrazione a cui debbono essere consegnate. Dichiarazione in caso di impedimento temporaneo per ragioni di salute.
Le dichiarazioni di chi si trovi in una condizione di impedimento temporaneo per ragioni di salute possono essere rese da un parente prossimo (il coniuge o in sua assenza i figli, o in mancanza, un latro parente fino al terzo grado) davanti ad un pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità di chi fa la dichiarazione, facendo menzione delle cause dell'impedimento.
Questa procedura semplificata è esclusa in materia di dichiarazioni fiscali.
Ogni cittadino al posto del certificato richiesto può presentare un'autocertificazione. Può scrivere le informazioni necessarie (dove è nato, dove abita, la composizione della propria famiglia ecc) su un foglio di carta semplice e firmarlo sotto la propria ed esclusiva responsabilità (non è necessario firmare davanti all'impiegato). Può presentarlo direttamente o spedirlo a qualsiasi Ufficio pubblico o gestore di pubblico per posta o tramite fax. Il foglio così redatto avrà valore e scadenza uguali al certificato e lo sostituisce in modo definitivo. La pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere ai cittadini i certificati sopra elencati ma dovranno limitarsi ad accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente facendosi indicare dall'interessato gli elementi necessari. La mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio. Ai soggetti privati (ad esempio banche e assicurazioni) è data facoltà di accettare l'autocertificazione. Per tali soggetti, a differenza della pubblica amministrazione, non vi è obbligo di accettazione.
Esclusioni
L'autocertificazione non può essere usata in sostituzione dei seguenti certificati:
certificati medici e sanitari
certificati di origine e conformità alle norme comunitarie
brevetti e marchi
Inoltre è esclusa la possibiilità di autenticare i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che può essere attestata solo dai funzionari della cancelleria.
Chi può usare l'autocertificazione
- I cittadini italiani
- I cittadini dell'Unione Europea
- I cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno limitatamente ai dati e ai fatti attestabili dalle pubbliche amministrazioni(non è più necessario che siano anche residenti)
- Sottoscrizione di istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 21 D.P.R. 445/2000)
- Le firme sulle istanze e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rivolte alle pubbliche Amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi non debbono essere autenticate.
- L'autentica di firma rimane soltanto per le domande che richiedono la riscossione di benefici economici da parte di altre persone e per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare ai privati.
Autentiche di copie
Per dichiarare che è conforme all'originale:
- la copia di un documento tenuto o rilasciato da una pubblica amministrazione,
- la copia di una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio,
- la copia di documenti fiscali che debbono essere conservati dai privati.
è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata davanti al dipendente addetto a riceverla oppure consegnata da un' altra persona con la fotocopia del documento di identità di chi ha firmato la dichiarazione o inviata per posta sempre con la fotocopia del documento d'identità di chi ha firmato la dichiarazione.
In pratica non è più necessario far autenticare le copie di questi documenti in Comune o presso l'Amministrazione a cui debbono essere consegnate. Dichiarazione in caso di impedimento temporaneo per ragioni di salute.
Le dichiarazioni di chi si trovi in una condizione di impedimento temporaneo per ragioni di salute possono essere rese da un parente prossimo (il coniuge o in sua assenza i figli, o in mancanza, un latro parente fino al terzo grado) davanti ad un pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità di chi fa la dichiarazione, facendo menzione delle cause dell'impedimento.
Questa procedura semplificata è esclusa in materia di dichiarazioni fiscali.
Sotto-Sezioni
- Dichiarazioni di autocertificazione
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